(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53  del
                          28 novembre 2018) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1,  lettere  l),  m),  n),  o)  e  z),  dello
statuto; 
  Vista  la  legge  25  agosto  1991,  n.  287  (Aggiornamento  della
normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  (Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170  (Riordino  del
sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108); 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale  11  giugno  2014,  n.
165; 
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257  (Disciplina
di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla   realizzazione   di   una
infrastruttura per i combustibili alternativi); 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il  mercato
e la concorrenza); 
  Visto il parere  obbligatorio  favorevole  espresso  dal  Consiglio
delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018; 
  Visto  il  parere  istituzionale   obbligatorio,   favorevole   con
osservazioni, espresso dalla Prima Commissione  nella  seduta  del  3
ottobre 2018; 
  Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione  nella
seduta del 4 ottobre 2018; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  Per quanto concerne il titolo  II,  capo  III  (Commercio  in  sede
fissa): 
    1. nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo  25  novembre
2016,   n.   222   (Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di
autorizzazione,  segnalazione  certificata  di  inizio  di  attivita'
«SCIA», silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei  regimi
amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124),  si  disciplina
il procedimento autorizzatorio per l'apertura delle grandi  strutture
di vendita, come gia' previsto dal decreto legislativo n. 114/1998  e
confermato dal decreto legislativo n. 222/2016 stesso; 
    2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del  settore  del
commercio in sede fissa,  viene  confermato  un  limite  dimensionale
massimo per le grandi  strutture  di  vendita,  gia'  presente  nella
normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con
un «modello toscano» caratterizzato dalla compresenza sul  territorio
delle  diverse  tipologie  di  strutture  di  vendita,  evitando   le
strutture di dimensioni tali da assorbire  tutto  il  mercato  e  non
compatibili con le caratteristiche del territorio toscano; 
    3. per rispondere alle  esigenze  emerse  sul  territorio,  viene
introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di
vicinato nei quali l'attivita' di vendita ha durata limitata  e  puo'
essere effettuata  anche  da  aziende  produttrici  interessate  alla
vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio  marchio
in occasione di  eventi;  viene  introdotta  altresi'  la  disciplina
dell'attivita' temporanea di vendita, intesa come la  vendita  svolta
in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione  di
particolari eventi; 
    4. al fine di semplificare le procedure di  avvio  dell'attivita'
dei singoli esercizi  commerciali  posti  all'interno  di  un  centro
commerciale gia' autorizzato nel suo complesso, si prevede  che  essi
possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se  abbiano
le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita. 
  Per quanto concerne il titolo II, capo  IV  (Vendita  della  stampa
quotidiana e periodica): 
    5. al fine di  garantire  l'assetto  concorrenziale  nel  settore
della  distribuzione  della   stampa,   eliminando   le   limitazioni
all'accesso al mercato  e  favorendo  la  libera  esplicazione  della
capacita'  imprenditoriale,  vengono  recepite  alcune   disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 170/2001,  come  modificato  dal
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in  materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti  territoriali,  ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi  sismici  e  misure  per  lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e, in particolare, si semplifica il procedimento di  apertura,
ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi e si  prevede  che
il comune possa individuare  zone  del  suo  territorio  nelle  quali
l'apertura di nuovi punti vendita venga regolamentata; 
    6. al fine di mantenere il livello di maggiore  liberalizzazione,
gia' garantito in questo settore dalla vigente  legge  regionale,  si
conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi. 
  Per quanto concerne  il  titolo  II,  capo  V  (Commercio  su  aree
pubbliche): 
    7. al  fine  di  semplificare  il  procedimento  di  accertamento
dell'obbligo di regolarita' contributiva, si adeguano le disposizioni
alla  vigente  normativa  in  materia,  prevedendo  la  verifica   di
regolarita' contributiva con modalita' esclusivamente  telematiche  e
in tempo reale; 
    8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza  si
introduce l'obbligo, per il comune che intenda  organizzare  mercati,
fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica
nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori; 
    9. al fine di garantire parita' di trattamento nelle procedure di
selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative
ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, si applicano  i
criteri di  priorita'  dell'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata il 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi  dell'art.  8,  comma  6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui  criteri  da  applicare  nelle
procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  di  posteggi  su  aree
pubbliche,  in  attuazione  dell'art.  70,  comma  5,   del   decreto
legislativo 26 marzo 2010, n.  59,  di  recepimento  della  direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in  attesa  che
gli stessi siano integrati, come stabilito dall'art. 1,  comma  1181,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020) e nel rispetto  dei  termini  di  scadenza  delle
concessioni in essere, ai sensi della proroga stabilita dall'art.  1,
comma 1180, della legge n. 205/2017 stessa. 
  Per quanto concerne il titolo  II,  capo  VI  (Somministrazione  di
alimenti e bevande): 
    10. al fine di rispondere ad esigenze emerse sul  territorio,  si
introduce la  disciplina  del  fenomeno,  largamente  diffuso,  della
somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di  sagre,  fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali  e  culturali,  eventi  locali
straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo
settore, stabilendo regole relative alla durata degli eventi stessi e
il divieto di affidare l'attivita' di somministrazione in gestione  a
soggetti diversi dagli organizzatori. 
  Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attivita' economiche su
aree pubbliche): 
    11. al fine di recepire l'accordo sancito in sede  di  Conferenza
unificata il 16 luglio 2015 (Accordo ai sensi dell'art. 9,  comma  2,
lettera c), del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sui
criteri da applicare alle procedure di selezione  per  l'assegnazione
di aree  pubbliche  per  l'esercizio  di  attivita'  artigianali,  di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani),
si estendono i criteri e le durate gia' definiti per le attivita'  di
vendita su aree pubbliche, alle attivita'  che,  pur  non  rientrando
nell'ambito del commercio su aree pubbliche, si svolgono anch'esse su
area pubblica previa concessione  comunale  e  si  applica  a  queste
attivita' la disciplina in materia di regolarita' contributiva. 
  Per quanto concerne il  titolo  II,  capo  VIII  (Distribuzione  di
carburanti): 
    12. al fine di adeguarsi al decreto  legislativo  n.  257/2016  e
alla legge n. 124/2017, si introducono apposite disposizioni  dirette
sia  ad  aumentare   i   punti   di   rifornimento   dei   carburanti
eco-compatibili, sia ad  eliminare  dal  mercato  i  distributori  di
carburante  che  ricadano  nelle  fattispecie  di   incompatibilita',
soprattutto in relazione alla sicurezza della circolazione stradale. 
  Per   quanto   concerne   il   titolo   II,   capo   X   (Attivita'
fieristico-espositiva): 
    13. al fine di ricondurre in un unico testo anche  la  disciplina
delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta  nella  legge
regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico),
si disciplinano le attivita' volte alla promozione, presentazione  ed
eventuale commercializzazione di beni e servizi che  si  svolgono  in
quartieri e spazi fieristici,  le  modalita'  per  il  riconoscimento
della qualificazione delle manifestazioni, nonche' i requisiti  degli
spazi da adibire, in via permanente o  temporanea,  all'effettuazione
delle  fiere,  adeguandosi  nel  contempo  ai  contenuti  dell'intesa
sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio  2014  (Intesa,
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.  131  tra
il Governo, le regioni e gli enti locali per la  disciplina  unitaria
in materia fieristica). 
  Per  quanto  concerne  il  titolo  II,  capo  XV(Qualificazione   e
valorizzazione dei luoghi del commercio): 
    14.  al  fine  di  sostenere  percorsi  di  sviluppo  della  rete
commerciale, si prevedono  interventi  in  favore  di  aree  comunali
ritenute di particolare interesse, individuate in relazione  al  loro
valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilita' commerciale
o alla  presenza  di  fenomeni  di  degrado  urbano,  sia  attraverso
percorsi  di  rigenerazione  urbana,  sia  attraverso  programmi   di
qualificazione della rete commerciale.  Si  interviene  altresi'  per
definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali  naturali,
prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la
funzione  di  definire  programmi  di  gestione  insieme  al  comune,
comprensivi  di  interventi  sia  di  carattere  strutturale  che  di
carattere commerciale. 
    15. di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione
e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  La  presente  legge   disciplina   l'esercizio   dell'attivita'
commerciale in Toscana. 
  2.  Ai  fini   della   presente   legge   costituiscono   attivita'
commerciale: 
    a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa; 
    b) la vendita della stampa quotidiana e periodica; 
    c) il commercio su aree pubbliche; 
    d) la somministrazione di alimenti e bevande; 
    e) la distribuzione dei carburanti; 
    f) le forme speciali di commercio al dettaglio; 
    g) l'attivita' fieristico-espositiva.